Legge 9 gennaio 2004, n. 4
“Disposizioni per favorire l’accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17
gennaio 2004
Art. 1.
(Obiettivi e finalità)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto
di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di
informazione e ai relativi servizi, ivi compresi
quelli che si articolano attraverso gli
strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il
diritto di accesso ai servizi informatici e
telematici della pubblica amministrazione e ai
servizi di pubblica utilità da parte delle
persone disabili, in ottemperanza al principio
di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della
Costituzione.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi
informatici, nelle forme e nei limiti consentiti
dalle conoscenze tecnologiche, di erogare
servizi e fornire informazioni fruibili, senza
discriminazioni, anche da parte di coloro che a
causa di disabilità necessitano di tecnologie
assistive o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le
soluzioni tecniche, hardware e software, che
permettono alla persona disabile, superando o
riducendo le condizioni di svantaggio, di
accedere alle informazioni e ai servizi erogati
dai sistemi informatici.
Art. 3.
(Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, agli enti pubblici
economici, alle aziende private concessionarie
di servizi pubblici, alle aziende
municipalizzate regionali, agli enti di
assistenza e di riabilitazione pubblici, alle
aziende di trasporto e di telecomunicazione a
prevalente partecipazione di capitale pubblico e
alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in
ordine agli obblighi per l’accessibilità non si
applicano ai sistemi informatici destinati ad
essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per
disposizione di legge, non possono fare parte
persone disabili.
Art. 4.
(Obblighi per l’accessibilità)
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, per l’acquisto di beni
e per la fornitura di servizi informatici, i
requisiti di accessibilità stabiliti con il
decreto di cui all’articolo 11 costituiscono
motivo di preferenza a parità di ogni altra
condizione nella valutazione dell’offerta
tecnica, tenuto conto della destinazione del
bene o del servizio. La mancata considerazione
dei requisiti di accessibilità o l’eventuale
acquisizione di beni o fornitura di servizi non
accessibili è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
non possono stipulare, a pena di nullità,
contratti per la realizzazione e la modifica di
siti INTERNET quando non è previsto che essi
rispettino i requisiti di accessibilità
stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11. I
contratti in essere alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all’articolo 11, in
caso di rinnovo, modifica o novazione, sono
adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni
della presente legge circa il rispetto dei
requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di
realizzare tale adeguamento entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a
soggetti privati per l’acquisto di beni e
servizi informatici destinati all’utilizzo da
parte di lavoratori disabili o del pubblico,
anche per la predisposizione di postazioni di
telelavoro, è subordinata alla rispondenza di
tali beni e servizi ai requisiti di
accessibilità stabiliti dal decreto di cui
all’articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono
a disposizione del dipendente disabile la
strumentazione hardware e software e la
tecnologia assistiva adeguata alla specifica
disabilità, anche in caso di telelavoro, in
relazione alle mansioni effettivamente svolte.
Ai datori di lavoro privati si applica la
disposizione di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono
all’attuazione del comma 4, nell’ambito delle
disponibilità di bilancio.
Art. 5.
(Accessibilità degli strumenti didattici e
formativi)
1. Le disposizioni della presente legge si
applicano, altresì, al materiale formativo e
didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine
e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e le associazioni di editori per la fornitura di
libri alle biblioteche scolastiche prevedono
sempre la fornitura di copie su supporto
digitale degli strumenti didattici fondamentali,
accessibili agli alunni disabili e agli
insegnanti di sostegno, nell’ambito delle
disponibilità di bilancio.
Art. 6.
(Verifica dell’accessibilità su richiesta)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie
valuta su richiesta l’accessibilità dei siti
INTERNET o del materiale informatico prodotto da
soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 10
sono individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta la
valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del
richiedente ai costi dell’operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il
possesso del requisito dell’accessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il
permanere del requisito stesso.
Art. 7.
(Compiti amministrativi)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie,
anche avvalendosi del Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione di
cui all’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come
sostituito dall’articolo 176 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio dell’attuazione
della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle
amministrazioni statali delle disposizioni della
presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che,
oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici
indicati dal decreto di cui all’articolo 11, si
sono anche meritoriamente distinti per l’impegno
nel perseguire le finalità indicate dalla
presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, progetti,
iniziative e programmi finalizzati al
miglioramento e alla diffusione delle tecnologie
assistive e per l’accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni
interessate, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
l’erogazione di finanziamenti finalizzati alla
diffusione tra i disabili delle tecnologie
assistive e degli strumenti informatici dotati
di configurazioni particolari e al sostegno di
progetti di ricerca nel campo dell’innovazione
tecnologica per la vita indipendente e le pari
opportunità dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro per le pari opportunità, lo scambio di
esperienze e di proposte fra associazioni di
disabili, associazioni di sviluppatori
competenti in materia di accessibilità,
amministrazioni pubbliche, operatori economici e
fornitori di hardware e software, anche per la
proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e per i beni e le attività culturali, iniziative
per favorire l’accessibilità alle opere
multimediali, anche attraverso specifici
progetti di ricerca e sperimentazione con il
coinvolgimento delle associazioni delle persone
disabili; sulla base dei risultati delle
sperimentazioni sono indicate, con decreto
emanato di intesa dai Ministri interessati, le
regole tecniche per l’accessibilità alle opere
multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, gli obiettivi di
accessibilità delle pubbliche amministrazioni
nello sviluppo dei sistemi informatici, nonchè
l’introduzione delle problematiche relative
all’accessibilità nei programmi di formazione
del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti
locali vigilano sull’attuazione da parte dei
propri uffici delle disposizioni della presente
legge.
Art. 8.
(Formazione)
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3,
comma 1, nell’ambito delle attività di cui al
comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di
formazione organizzati dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione, e nell’ambito
delle attività per l’alfabetizzazione
informatica dei pubblici dipendenti di cui
all’articolo 27, comma 8, lettera g), della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le
materie di studio a carattere fondamentale le
problematiche relative all’accessibilità e alle
tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1
è effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all’articolo 3,
comma 1, nell’ambito delle disponibilità di
bilancio, predispongono corsi di aggiornamento
professionale sull’accessibilità.
Art. 9.
(Responsabilità)
1. L’inosservanza delle disposizioni della
presente legge comporta responsabilità
dirigenziale e responsabilità disciplinare ai
sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme
restando le eventuali responsabilità penali e
civili previste dalle norme vigenti.
Art. 10.
(Regolamento di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti:
a) i criteri e i princìpi operativi e
organizzativi generali per l’accessibilità;
b) i contenuti di cui all’articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori
privati che hanno reso nota l’accessibilità dei
propri siti e delle proprie applicazioni
informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato
previa consultazione con le associazioni delle
persone disabili maggiormente rappresentative,
con le associazioni di sviluppatori competenti
in materia di accessibilità e di produttori di
hardware e software e previa acquisizione del
parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che devono pronunciarsi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, e
d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
Art. 11.
(Requisiti tecnici)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, consultate le
associazioni delle persone disabili maggiormente
rappresentative, con proprio decreto stabilisce,
nel rispetto dei criteri e dei princìpi indicati
dal regolamento di cui all’articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e
i diversi livelli per l’accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica
dell’accessibilità dei siti INTERNET, nonchè i
programmi di valutazione assistita utilizzabili
a tale fine.
Art. 12.
(Normative internazionali)
1. Il regolamento di cui all’articolo 10 e il
decreto di cui all’articolo 11 sono emanati
osservando le linee guida indicate nelle
comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle
direttive sull’accessibilità dell’Unione
europea, nonchè nelle normative
internazionalmente riconosciute e tenendo conto
degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici
e privati, anche internazionali, operanti nel
settore.
2. Il decreto di cui all’articolo 11 è
periodicamente aggiornato, con la medesima
procedura, per il tempestivo recepimento delle
modifiche delle normative di cui al comma 1 e
delle innovazioni tecnologiche nel frattempo
intervenute.